Affissioni elettorali: dove si affiggono i manifesti e con quali regole
I manifesti di partiti e candidati che partecipano alle elezioni si affiggono esclusivamente negli spazi che ogni Comune destina alla propaganda. Non su impianti pubblicitari privati, e non sui muri: la propaganda elettorale ha una legge sua, ed è diversa da quella della pubblicità commerciale.
Qui sotto c’è chi assegna gli spazi e con quali misure e il calendario dei divieti, con gli articoli di legge accanto a ogni cosa.

Gli spazi li stabilisce il Comune, non chi vende pubblicità
La legge sulla propaganda elettorale è la 212 del 1956, e affida al Comune due compiti precisi.
La Giunta municipale stabilisce gli spazi tra il trentatreesimo e il trentesimo giorno precedente quello fissato per le elezioni, in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti. (articolo 2)
Poi delimita gli spazi e li ripartisce in tante sezioni quante sono le liste o le candidature ammesse: la ripartizione non la decide chi arriva prima. Gli spazi assegnati non si scambiano e non si cedono. (articoli 3 e 4)

La superficie di ogni lista, in proporzione
L’articolo 3 assegna a ogni lista e a ogni candidatura una superficie precisa. I due riquadri qui accanto sono disegnati in scala l’uno rispetto all’altro: le proporzioni sono quelle vere.
I divieti, come li scrive la legge
Sono quattro, e sono espliciti. La legge prevede anche sanzioni penali per chi affigge fuori dagli spazi: non le riportiamo qui perché nel testo sono ancora espresse in lire, e una cifra convertita male sarebbe peggio di nessuna cifra.
- × È vietata l’affissione dei manifesti di propaganda fuori dagli spazi destinati dal Comune. (articolo 1)
- × Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni. (articolo 1)
- × Dal trentesimo giorno precedente la data delle elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico. L’articolo prevede alcune eccezioni: per il caso particolare il riferimento è il Comune. (articolo 6)
- × Gli spazi assegnati non si possono scambiare né cedere ad altri. (articolo 4)

Tre momenti, e cambiano tutto
I termini si contano rispetto alla data fissata per le elezioni.
- 33º - 30º giorno La Giunta stabilisce e ripartisce gli spazi. Prima di questo momento non c’è niente da occupare. (articolo 2)
- Dal 30º giorno Scatta il divieto di ogni propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico. (articolo 6)
- Vigilia e giorno del voto Vietati comizi, riunioni di propaganda e nuove affissioni; nei giorni di votazione è vietata ogni propaganda entro 200 metri dagli ingressi delle sezioni. (articolo 9)
Perché l’affissione elettorale non te la vendiamo
Lo scriviamo qui in chiaro, così non serve chiamarci per scoprirlo.
Gli impianti che gestiamo sono impianti pubblicitari: la legge riserva la propaganda di partiti e candidati agli spazi comunali, e nessun operatore privato può venderti quello che il Comune assegna.
Se stai organizzando una campagna, l’indirizzo giusto è l’ufficio elettorale del tuo Comune: è l’ufficio che stabilisce gli spazi, li ripartisce fra le liste ammesse e ti dice dove sarà il tuo. Chiunque ti offra un’affissione elettorale su un impianto privato ti sta promettendo una cosa che la legge non consente.
Quello che facciamo è un’altra cosa, e vale tutto l’anno: pubblicità commerciale su impianti autorizzati, a quattordicine. Se ti serve quella, siamo il posto giusto.
Cinque risposte, tutte con l’articolo accanto
Rispondiamo solo su quello che c’è scritto nella legge: sul caso particolare decide il Comune.
No. L’articolo 1 dice che l’affissione dei manifesti di propaganda dei partiti e dei candidati che partecipano alla competizione è effettuata esclusivamente negli appositi spazi destinati in ogni Comune.
La Giunta municipale, tra il trentatreesimo e il trentesimo giorno precedente quello fissato per le elezioni, in ogni centro abitato con più di 150 abitanti (articolo 2).
Una superficie di due metri di altezza per uno di base; per ogni candidatura uninominale un metro di altezza per settanta centimetri di base (articolo 3).
Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni sono vietate le nuove affissioni di propaganda; nei giorni di votazione è vietata ogni propaganda entro 200 metri dagli ingressi delle sezioni (articolo 9).
No: la legge vieta espressamente scambi e cessioni delle superfici assegnate (articolo 4).
Per gli spazi elettorali si va al Comune
Gli spazi della propaganda li assegna l’ufficio elettorale del tuo Comune, e non passano da noi. Il modulo qui sotto serve per la pubblicità commerciale, che è un’altra cosa e si può fare tutto l’anno.
Se la tua domanda riguarda un’affissione commerciale, al telefono si chiude in due minuti: serve solo la zona e il periodo.
Telefono 06 94802308 Email info@affissioni.roma.itSe la tua domanda era un’altra
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